Art. 1.

      1. Per opera pubblica incompiuta si intende l'opera che non è stata completata:

          a) per mancanza di fondi;

          b) per cause tecniche;

          c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

          d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

          e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

      2. In ogni caso si considera incompiuta un'opera pubblica che non è rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dalla relazione tecnica, la cui mancanza comporta la non fruibilità dell'opera stessa da parte della collettività.